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Ecco alcune risposte contenute nella circolare dell'Agenzia delle Entrate relative all'applicazione della legge alla formazione
 
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Tremonti Bis
Circolare 4/E del 18 gennaio 2002
Punto
6. Spese di formazione e aggiornamento del personale e spese per
servizi di assistenza negli asili nido
D. La circolare n. 90/E prevede che le spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento del personale successivamente al 30 giugno 2001 e nell’intero periodo successivo sono agevolabili per l’intero ammontare (senza alcun riferimento sia al 50% sia all’eccedenza rispetto alla media degli anni precedenti). Si chiede conferma, pertanto, che tali spese non debbano essere ridotte al 50% del loro ammontare.
Quale atto deve materialmente redigere il professionista per attestare una spesa di formazione interna e quali sono le eventuali modalità di rilevamento della spesa?

R. Ai fini dell’agevolazione, le spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento del personale si assumono per l’intero ammontare, cioè senza confronti con la media dei periodi precedenti. Ne consegue che l’incentivo disciplinato dal comma 2 dell’articolo 4 si sostanzia nella detassazione del reddito nella misura pari al 50% dell’intero importo delle spese agevolabili, in conformità a quanto previsto nel precedente comma 1.
Anche nell’ipotesi in cui tali spese siano sostenute da un esercente arte o professione, per essere ammesse al beneficio della detassazione è necessario che queste siano attestate da uno dei soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 4.
Per garantire la necessaria terzietà della certificazione, prevista in via generale per tutti i soggetti destinatari del beneficio, i professionisti indicati dalla legge agevolativa come soggetti autorizzati a rilasciare tale attestazione non potranno autocertificare le spese di aggiornamento e formazione da loro stessi sostenute ma dovranno rivolgersi ad un altro professionista.
Premesso che le spese di formazione e aggiornamento sono agevolabili nella misura in cui le stesse sono documentate, trasparenti e suddivise per voci, secondo quanto stabilito dal regolamento CE n. 68 del 12 gennaio 2001, nell’atto di certificazione dovrà essere indicato chiaramente il criterio utilizzato per la ricostruzione extracontabile dell’ammontare delle spese agevolabili, facendo riferimento ai costi sostenuti e direttamente riferibili ad ogni singola iniziativa di formazione, effettivamente realizzata ed oggettivamente riscontrabile.
D. Sono agevolabili, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, le spese di formazione e di aggiornamento riferibili al titolare o ai soci delle imprese o ai loro collaboratori con rapporto di lavoro autonomo?
R. L’articolo 4, comma 2, estende l’incentivo alle "spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento del personale". L’espressione utilizzata dal legislatore, che richiama quella di cui all’articolo 2425, voce B9, del Codice Civile, indica che sono agevolabili le spese per la formazione e l’aggiornamento del solo personale dipendente, rimanendo esclusa ogni analoga spesa effettuata a favore dello stesso imprenditore o lavoratore autonomo, nonché dai soci delle società di persone. Sono inoltre escluse le spese della medesima categoria sostenute a favore del coniuge, dei figli affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro nonché degli ascendenti anche se dipendenti dell’imprenditore o del lavoratore autonomo, secondo i criteri previsti dagli articoli 62, comma 2, e 50 comma 6-bis del TUIR.
D. Una società svolge attività di formazione e aggiornamento del personale avvalendosi di un proprio centro di formazione.
Tra i costi ammissibili all’agevolazione riteniamo siano da comprendere il costo del personale esclusivamente addetto alla formazione (nel ns. caso addetti del Centro di formazione) nonché il personale discente invitato in aula a seguire i vari corsi di formazione. In questo caso, dovrebbe essere agevolabile il costo sostenuto dal datore di lavoro per i dipendenti così quantificato:
* per gli addetti del Centro, l’attività lavorativa è totalmente dedicata alla formazione e pertanto si assumerà il 100% del costo;
* per i discenti, il relativo costo annuo dovrà essere assunto in proporzione alle ore di formazione svolte nel corso dell’anno.
Nel concetto di costo si ritiene che rientrino:
a) gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, la quota TFR etc;
b) le spese di vitto, alloggio e trasporto relative alle trasferte al di fuori del territorio comunale nei limiti di deducibilità previsti dal TUIR pari a L. 350.000/500.000 giornaliere rispettivamente, per trasferte in Italia o all’estero;
c) La somma di tutti i costi sopra citati beneficia dell’agevolazione fino a concorrenza del 20% delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte nell’anno.
Nutriamo qualche dubbio sulla corretta interpretazione da dare alla dizione "relative". In particolare, ci si chiede se per ciascun dipendente si dovrà fare il confronto con la corrispondente retribuzione del singolo soggetto che partecipa alla formazione (discente o formatore) ovvero con il monte salari complessivo di coloro che hanno partecipato alla formazione (discenti e formatori).

R. I costi di formazione agevolabili devono essere distintamente aggregati con riferimento ad ogni singola iniziativa di formazione effettivamente realizzata. Essi comprendono, come già precisato nella circolare n. 90/E, le spese correnti (materiali, forniture, ecc.), i costi per i servizi di consulenza e i docenti esterni. Rientrano altresì nell’agevolazione le spese relative al personale interno "impegnato nell’attività di formazione e aggiornamento" e cioè di partecipazione al progetto di formazione in qualità di docente o di discente, con esclusione delle spese relative al personale addetto a mere funzioni di supporto all’attività didattica.
Il costo sostenuto per i partecipanti discenti e docenti interni, impegnati nella formazione, concorre a formare la base agevolabile nella misura del 20 per cento del costo riferibile ai giorni di effettiva partecipazione ai corsi di formazione.
Come desumibile dalla risposta del Sottosegretario di Stato On. Molgora alla interpellanza parlamentare n. 2-00150, assume valore preminente il termine “impegnato” che qualifica e circoscrive il novero del personale del cui costo occorre tener conto ai fini dell’applicazione della disposizione.
Il richiamo della norma all’ammontare della retribuzione complessivamente corrisposta nel periodo d’imposta deve intendersi riferito alla determinazione del limite del 20%. Detto limite va calcolato sulla quota-parte di retribuzione annua corrispondente al rapporto tra numero dei giorni di partecipazione al corso e numero dei giorni di lavoro dell’anno.
D. Il costo di formazione complessivamente sostenuto per la partecipazione di un dipendente ad un corso esterno risulta così quantificato:
a) Costo del convegno L. 1.000.000;
b) Spese di vitto e alloggio del dipendente L. 200.000;
c) Spese di trasporto L. 50.000;
d) Costo del dipendente quantificato in 8 ore lavoro pari a L. 800.000.
Ai fini dell’agevolazione in oggetto, quali spese concorrono al plafond in misura del 100% e quali invece devono rispettare il plafond del 20%?

R. Per quanto concerne le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione esterni, si ritiene che siano interamente agevolabili soltanto le spese relative al convegno (nell’esempio voce a) pari a L. 1.000.000).
Al contrario, le voci elencate sub b), c), d), rientrando nel concetto di spese per prestazioni di lavoro dipendente di cui all’articolo 62 del TUIR, possono fruire del beneficio entro il limite del 20% delle relative retribuzioni, come precedentemente definito.
D. Un dipendente della società A è incaricato di svolgere per tre mesi attività di formazione al personale di un’altra società B appartenente al gruppo.
a) La società A, che emetterà fattura a B in base al costo del dipendente che ha svolto attività di formazione, potrà godere dell’agevolazione cd. “Tremonti formazione”?
b) La società B che riceve la fattura per la formazione potrà godere dell’agevolazione per l’intero costo fatturato e per il personale che ha seguito i corsi di formazione?

R. La risposta alla prima domanda è negativa. La prestazione resa dal dipendente non può essere considerata un’attività di formazione per la società A, in quanto non fruita dal suo personale. Detta prestazione, infatti, costituisce un servizio nei confronti di terzi a fronte del quale la società A consegue una componente positiva di reddito. Nel caso in cui la formazione sia organizzata dalla controllante anche a beneficio del personale della controllata, le spese rilevanti ai fini della agevolazione andranno calcolate al netto di quelle addebitate alla controllata. Come evidenziato nella precedente risposta, il costo sostenuto sarà interamente rilevante per la società che riceve la fattura per la formazione del proprio personale.
La società B potrà inoltre godere dell’agevolazione per le spese del proprio personale discente impegnato nell’attività di formazione.
D. Si chiede se, ai fini del calcolo della quota agevolabile della spesa sostenuta per servizi di assistenza negli asili nido, sia necessario tenere conto dell’eventuale compimento, da parte di uno o più bambini, del terzo anno di età nel corso del periodo d’imposta.
R. Si ritiene sia agevolabile la quota delle spese sostenute per assistenza negli asili nido di bambini che al momento dell’inizio dell’anno scolastico non hanno ancora compiuto il terzo anno di età e non possiedono i requisiti per iscriversi alla scuola materna.
D. Le spese di formazione sostenute prima del 30 giugno 2001 possono beneficiare della detassazione, atteso che l’art. 4 co. 2 della L. 383/2001 non prevede alcuna limitazione al riguardo?
R. No. Sebbene la Tremonti-formazione sia cumulabile con la Visco e con la DIT, ai fini dell’agevolazione rilevano comunque i costi sostenuti dal 1° luglio 2001.
D. La mancanza di un docente rende non agevolabile il costo del personale discente che segue corsi di aggiornamento/formazione sul computer senza l’assistenza di un formatore?
R. Nella circolare n. 90/E è stato chiarito che le spese di formazione e aggiornamento, da assumere al netto di eventuali contributi, sono sia quelle relative a servizi acquisiti dall’esterno, sia quelle sostenute per l’organizzazione diretta del servizio. Sono quindi agevolabili anche le spese di formazione interna, quando l’attività è svolta all’interno dell’impresa e con docenti interni.
Non rientra nell’agevolazione, invece, l’attività di autoformazione, non espressamente prevista dalla legge; invero con la disposizione in esame il legislatore ha inteso agevolare iniziative di formazione o aggiornamento che presuppongano la presenza di un docente, anche a distanza (collegato on line), che trasferisca conoscenze ed informazioni tecniche utili al personale dipendente.
D. E’ possibile agevolare i costi sostenuti per la formazione a distanza relativamente al personale addetto al tutoraggio on line?
R. L’agevolazione riguarda le spese sostenute per i soggetti discenti e docenti.
Non rientra nell’ambito di applicazione del beneficio la spesa sostenuta per l’addetto al tutoraggio on line, in quanto il tutor assolve a funzione diversa da quella cui è preposto il docente.

Tremonti Bis

Introduzione
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