Tremonti
Bis
Circolare 4/E del 18 gennaio 2002
Punto 6. Spese di formazione e aggiornamento del personale e spese per
servizi di assistenza negli asili nido |
D. La circolare n. 90/E prevede che le spese sostenute per la
formazione e l’aggiornamento del personale successivamente al 30 giugno
2001 e nell’intero periodo successivo sono agevolabili per l’intero ammontare
(senza alcun riferimento sia al 50% sia all’eccedenza rispetto alla media degli
anni precedenti). Si chiede conferma, pertanto, che tali spese non debbano
essere ridotte al 50% del loro ammontare.
Quale atto deve materialmente redigere il professionista per attestare
una spesa di formazione interna e quali sono le eventuali modalità di
rilevamento della spesa?
R. Ai fini dell’agevolazione, le spese sostenute per la formazione e
l’aggiornamento del personale si assumono per l’intero ammontare, cioè senza
confronti con la media dei periodi precedenti. Ne consegue che l’incentivo
disciplinato dal comma 2 dell’articolo 4 si sostanzia nella detassazione del
reddito nella misura pari al 50% dell’intero importo delle spese agevolabili, in
conformità a quanto previsto nel precedente comma 1.
Anche nell’ipotesi in cui tali spese siano sostenute da un esercente arte
o professione, per essere ammesse al beneficio della detassazione è necessario
che queste siano attestate da uno dei soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 4.
Per garantire la necessaria terzietà della certificazione, prevista in via
generale per tutti i soggetti destinatari del beneficio, i professionisti indicati
dalla legge agevolativa come soggetti autorizzati a rilasciare tale attestazione
non potranno autocertificare le spese di aggiornamento e formazione da loro
stessi sostenute ma dovranno rivolgersi ad un altro professionista.
Premesso che le spese di formazione e aggiornamento sono agevolabili
nella misura in cui le stesse sono documentate, trasparenti e suddivise per voci,
secondo quanto stabilito dal regolamento CE n. 68 del 12 gennaio 2001,
nell’atto di certificazione dovrà essere indicato chiaramente il criterio utilizzato
per la ricostruzione extracontabile dell’ammontare delle spese agevolabili,
facendo riferimento ai costi sostenuti e direttamente riferibili ad ogni singola
iniziativa di formazione, effettivamente realizzata ed oggettivamente
riscontrabile.
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D. Sono agevolabili, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, le spese di
formazione e di aggiornamento riferibili al titolare o ai soci delle imprese o ai
loro collaboratori con rapporto di lavoro autonomo?
R. L’articolo 4, comma 2, estende l’incentivo alle "spese sostenute per
la formazione e l’aggiornamento del personale". L’espressione utilizzata dal
legislatore, che richiama quella di cui all’articolo 2425, voce B9, del
Codice Civile, indica che sono agevolabili le spese per la formazione e l’aggiornamento
del solo personale dipendente, rimanendo esclusa ogni analoga spesa effettuata
a favore dello stesso imprenditore o lavoratore autonomo, nonché dai soci delle
società di persone. Sono inoltre escluse le spese della medesima categoria
sostenute a favore del coniuge, dei figli affidati o affiliati minori di età o
permanentemente inabili al lavoro nonché degli ascendenti anche se dipendenti
dell’imprenditore o del lavoratore autonomo, secondo i criteri previsti dagli
articoli 62, comma 2, e 50 comma 6-bis del TUIR.
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D. Una società svolge attività di formazione e aggiornamento del
personale avvalendosi di un proprio centro di formazione.
Tra i costi ammissibili all’agevolazione riteniamo siano da
comprendere il costo del personale esclusivamente addetto alla formazione
(nel ns. caso addetti del Centro di formazione) nonché il personale discente
invitato in aula a seguire i vari corsi di formazione. In questo caso, dovrebbe
essere agevolabile il costo sostenuto dal datore di lavoro per i dipendenti così
quantificato:
* per gli addetti del Centro, l’attività lavorativa è totalmente
dedicata alla formazione e pertanto si assumerà il 100% del costo;
* per i discenti, il relativo costo annuo dovrà essere assunto in
proporzione alle ore di formazione svolte nel corso dell’anno.
Nel concetto di costo si ritiene che rientrino:
a) gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, la quota TFR
etc;
b) le spese di vitto, alloggio e trasporto relative alle trasferte al di
fuori del territorio comunale nei limiti di deducibilità previsti dal TUIR pari a
L. 350.000/500.000 giornaliere rispettivamente, per trasferte in Italia o
all’estero;
c) La somma di tutti i costi sopra citati beneficia dell’agevolazione
fino a concorrenza del 20% delle relative retribuzioni complessivamente
corrisposte nell’anno.
Nutriamo qualche dubbio sulla corretta interpretazione da dare alla dizione
"relative". In particolare, ci si chiede se per ciascun dipendente si dovrà fare il
confronto con la corrispondente retribuzione del singolo soggetto che partecipa
alla formazione (discente o formatore) ovvero con il monte salari complessivo
di coloro che hanno partecipato alla formazione (discenti e formatori).
R. I costi di formazione agevolabili devono essere distintamente
aggregati con riferimento ad ogni singola iniziativa di formazione
effettivamente realizzata. Essi comprendono, come già precisato nella circolare
n. 90/E, le spese correnti (materiali, forniture, ecc.), i costi per i servizi di
consulenza e i docenti esterni.
Rientrano altresì nell’agevolazione le spese relative al personale interno
"impegnato nell’attività di formazione e aggiornamento" e cioè di
partecipazione al progetto di formazione in qualità di docente o di discente, con
esclusione delle spese relative al personale addetto a mere funzioni di supporto
all’attività didattica.
Il costo sostenuto per i partecipanti discenti e docenti interni, impegnati
nella formazione, concorre a formare la base agevolabile nella misura del 20 per
cento del costo riferibile ai giorni di effettiva partecipazione ai corsi di
formazione.
Come desumibile dalla risposta del Sottosegretario di Stato On.
Molgora alla interpellanza parlamentare n. 2-00150, assume valore preminente
il termine “impegnato” che qualifica e circoscrive il novero del personale del
cui costo occorre tener conto ai fini dell’applicazione della disposizione.
Il richiamo della norma all’ammontare della retribuzione
complessivamente corrisposta nel periodo d’imposta deve intendersi riferito alla
determinazione del limite del 20%. Detto limite va calcolato sulla quota-parte di
retribuzione annua corrispondente al rapporto tra numero dei giorni di
partecipazione al corso e numero dei giorni di lavoro dell’anno.
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D. Il costo di formazione complessivamente sostenuto per la partecipazione di un dipendente ad un corso esterno risulta così quantificato:
a) Costo del convegno L. 1.000.000;
b) Spese di vitto e alloggio del dipendente L. 200.000;
c) Spese di trasporto L. 50.000;
d) Costo del dipendente quantificato in 8 ore lavoro pari a L. 800.000.
Ai fini dell’agevolazione in oggetto, quali spese concorrono al plafond in
misura del 100% e quali invece devono rispettare il plafond del 20%?
R. Per quanto concerne le spese sostenute per la partecipazione a corsi
di formazione esterni, si ritiene che siano interamente agevolabili soltanto le
spese relative al convegno (nell’esempio voce a) pari a L. 1.000.000).
Al contrario, le voci elencate sub b), c), d), rientrando nel concetto di
spese per prestazioni di lavoro dipendente di cui all’articolo 62 del TUIR,
possono fruire del beneficio entro il limite del 20% delle relative retribuzioni,
come precedentemente definito.
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D. Un dipendente della società A è incaricato di svolgere per tre mesi
attività di formazione al personale di un’altra società B appartenente al
gruppo.
a) La società A, che emetterà fattura a B in base al costo del dipendente che ha svolto attività di formazione, potrà godere dell’agevolazione
cd. “Tremonti formazione”?
b) La società B che riceve la fattura per la formazione potrà godere
dell’agevolazione per l’intero costo fatturato e per il personale che ha seguito i
corsi di formazione?
R. La risposta alla prima domanda è negativa. La prestazione resa dal
dipendente non può essere considerata un’attività di formazione per la società
A, in quanto non fruita dal suo personale. Detta prestazione, infatti, costituisce
un servizio nei confronti di terzi a fronte del quale la società A consegue una
componente positiva di reddito. Nel caso in cui la formazione sia organizzata dalla controllante anche a
beneficio del personale della controllata, le spese rilevanti ai fini della
agevolazione andranno calcolate al netto di quelle addebitate alla controllata.
Come evidenziato nella precedente risposta, il costo sostenuto sarà interamente
rilevante per la società che riceve la fattura per la formazione del proprio
personale.
La società B potrà inoltre godere dell’agevolazione per le spese del
proprio personale discente impegnato nell’attività di formazione.
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D. Si chiede se, ai fini del calcolo della quota agevolabile della spesa
sostenuta per servizi di assistenza negli asili nido, sia necessario tenere conto
dell’eventuale compimento, da parte di uno o più bambini, del terzo anno di età
nel corso del periodo d’imposta.
R. Si ritiene sia agevolabile la quota delle spese sostenute per assistenza
negli asili nido di bambini che al momento dell’inizio dell’anno scolastico non
hanno ancora compiuto il terzo anno di età e non possiedono i requisiti per
iscriversi alla scuola materna.
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D. Le spese di formazione sostenute prima del 30 giugno 2001 possono
beneficiare della detassazione, atteso che l’art. 4 co. 2 della L. 383/2001 non
prevede alcuna limitazione al riguardo?
R. No. Sebbene la Tremonti-formazione sia cumulabile con la Visco e con la DIT, ai fini dell’agevolazione rilevano comunque i costi sostenuti dal 1°
luglio 2001.
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D. La mancanza di un docente rende non agevolabile il costo del personale discente che segue corsi di aggiornamento/formazione sul computer
senza l’assistenza di un formatore?
R. Nella circolare n. 90/E è stato chiarito che le spese di formazione e
aggiornamento, da assumere al netto di eventuali contributi, sono sia quelle
relative a servizi acquisiti dall’esterno, sia quelle sostenute per l’organizzazione
diretta del servizio. Sono quindi agevolabili anche le spese di formazione
interna, quando l’attività è svolta all’interno dell’impresa e con docenti interni.
Non rientra nell’agevolazione, invece, l’attività di autoformazione, non
espressamente prevista dalla legge; invero con la disposizione in esame il
legislatore ha inteso agevolare iniziative di formazione o aggiornamento che
presuppongano la presenza di un docente, anche a distanza (collegato on line),
che trasferisca conoscenze ed informazioni tecniche utili al personale
dipendente.
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D. E’ possibile agevolare i costi sostenuti per la formazione a distanza
relativamente al personale addetto al tutoraggio on line?
R. L’agevolazione riguarda le spese sostenute per i soggetti discenti e
docenti.
Non rientra nell’ambito di applicazione del beneficio la spesa sostenuta
per l’addetto al tutoraggio on line, in quanto il tutor assolve a funzione diversa
da quella cui è preposto il docente.
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