Una delle novità più importanti della
cosiddetta Tremonti Bis (legge 383/2001) è rappresentata dalla possibilità di applicare l'incentivo anche alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, oltre che al costo del personale impegnato per queste attività.
L’incentivo,
disciplinato dal comma 2 dell’articolo 4, si sostanzia nella detassazione del
reddito nella misura pari al 50% dell’intero importo delle spese
agevolabili. Tra cui sono comprese tutte le spese per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti inclusi quelli dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e professionisti).
Rientrano nella nozione anche i costi del personale interno,
impiegato nell'attività di formazione e aggiornamento, docente e discente, fino a concorrenza del 20% del volume delle relative retribuzioni corrisposte in ciascun periodo d'imposta. Per la determinazione del costo del personale vanno considerati anche gli oneri previdenziali e le spese di vitto e alloggio relative alle trasferte nei limiti della deducibilità fiscalmente ammessa.
Ai fini dell’agevolazione, le spese sostenute per la formazione e
l’aggiornamento del personale si assumono per l’intero
ammontare, cioè senza
confronti con la media dei periodi precedenti.
L’agevolazione riguarda tutti i costi sostenuti successivamente al 30 giugno 2001 e nell’intero periodo successivo.
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